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CARTA per la TUTELA della REGIONE STORICA ARBËRESHË

Posted on 08 febbraio 2015 by admin

CartaNAPOLI (di Atanasio Pizzi) –

Premessa 

Visto lo stato in cui versano i beni culturali di tipo tangibile e intangibile della minoranza Arbëreshë, si ritiene sia doveroso attivarsi per la messa in atto del documento, qui di seguito riportato dal titolo:“Carta per la Tutela della Regione Storica Arbëreshë”; il fine che si vuole perseguire, è la sostenibilità globale del patrimonio minoritario, la cui prerogativa sono gli aspetti caratteristici direttamente connessi al territorio costruito, le aree rurali oltre al paesaggio, in quanto sono i contenitori fisici in cui il modello consuetudinario ha trovato dimora per conservare, la cultura e le tradizione tramandate oralmente in arbëreshë. Per quanto detto si rende indispensabile, che i centri facenti parte la “Regione storica Arbëreshë”, (di seguito denominata RsA), s’impegnano con il fine comune di adoperarsi per la difesa dei beni tangibili e intangibili non più come “mera estrapolazione di frammenti storici del rito”, in quanto, gli episodi di sintesi non hanno né valore, né forza, né spessore per sostenere il peso storico, letterario, scientifico e religioso del patrimonio consuetudinario albanofono.

“CARTA PER LA TUTELA DELLA REGIONE STORICA ARBËRESHË”

( Sat mos t’ë gharròmj )

  

Finalità e obiettivi

 I) La carta costituisce atto di programmazione e s’ispira ai principi della responsabilità, della cooperazione e la concertazione tra istituzioni, forze sociali, economiche, culturali, civili e religiose.

 II) La carta si attiene, nei contenuti, a quanto disposto dal legislatore, utilizzando per questo ogni strumento che abbia come fine la tutela dei beni di tipo tangibile e intangibile della minoranza Arbëreshë.

 III) La carta oltre a definire l’assetto delle macroaree territoriali, stabilisce azioni, strategie e ogni atto utile per garantire le attinenze di esclusiva della minoranza per il più idoneo proseguimento storico.

 IV) La carta si articola in norme, programmi, progetti e campi di azione territoriali, tangibili e intangibili riferibili alla storia dalla minoranza.

 V) L’ambito di competenze è incentrato nella cooperazione di Regioni, Provincie e Comuni, con ruoli riconosciuti dalla costituzione, al fine di produrre la migliore applicazione attuata come riportato:

 a) Diffondere la valorizzazione delle eccellenze su tutto il territorio della RsA, riferito al costruito o al mitigato, dagli arbëreshë; quello naturale, in conformità a una ricognizione dei valori identitari diffusi; una politica rinnovata del patrimonio culturale e naturale la cui articolazione deve essere condivisa come risorsa di sviluppo sostenibile della RsA.

 b) Attuare tra le macroaree una rete che consenta di superare l’insularità, sia all’interno dei centri urbani e sia nel territorio rurale e delle aree naturalistiche, al fine di fornire informazioni storiche accessibilità ai canali turistici per diffondere la biodiversità di ogni macroarea .

 c) Aumentare l’offerta di soggiorno diffuso con una forma di turismo moderna fondata nei tipici valori sociali allargati degli arbëreshë, aspetti folclorico è concertazione dei sensi.

 d) Favorire la crescita di accoglienza agevolando le attività produttive agro silvicole e pastorali valorizzando le risorse locali, ambienti singolari caratteristici di ogni macroarea.

 e) Ridurre il degrado urbanistico, edilizio e rurale con particolare attenzione alle aree di coesione e di equità sociale contenute in ogni rione, consolidando l’assetto residenziale organizzato, in funzione degli spazi pubblici vivibili e funzionali, adeguandoli alle tecnologie moderne, che saranno il moderno coagulo sociale e ripristinare i valori antichi della minoranza sotto una nuova veste.

f) Contenere il consumo di suolo agronaturale, ripristinando i siti dismessi e concentrando la localizzazione, della logistica e elle infrastrutture più essenziali cercando di non compromettere il patrimonio storico.

 g) Distribuire equamente sul territorio le opportunità di ricerca tutela e valorizzazione, attivando politiche di coordinamento per l’accessibilità alle banche dati, queste ultime saranno lo strumento essenziale che fornirà in campo linguistico, storico, architettonico, e di tutte le arti ad esse riferibili, gli strumenti per operare in conformità con la rara consuetudine.

 h) Elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione capillare delle caratteristiche proprie della macroarea, assegnando priorità agli interventi e agli eventi volti alla diffusione e al miglioramento della tradizione arbëreshë, con il fine di rilanciare il preziosissimo modello sociale.

 i) Potenziare e rendere più efficiente il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne delle macroaree, agevolando le strategie e i fondamentali per la riorganizzazione funzionale oltre che qualitativa degli insediamenti policentrici che sono le fondamenta dell’equilibrio territoriale delle minoranze arbëreshë.

 

Ambiti di Attuazione

Art. 1 Le opere monumentali degli arbëreshë, recanti un messaggio spirituale del passato, rappresentano, nella vita attuale, la viva testimonianza delle loro tradizioni secolari; la RsA, che ogni giorno prende atto dei valori umani, le considera patrimonio comune, riconoscendosi responsabile della loro salvaguardia di fronte alle generazioni future, si sente in dovere di trasmetterle nella loro completa autenticità; i comini che costituiscono la regione storica arbëreshë, convinti che la tutela dei beni tangibili e intangibili, interessi i tutori e i conservatori della RsA, si augura che si giunga reciprocamente a una collaborazione sempre più estesa, condivisa e concreta, indispensabile per favorire il riverbero più duraturo della minoranza; si ritiene, in oltre, desiderabile che le istituzioni e i gruppi qualificati, senza minimamente intaccare il diritto pubblico, possano manifestare il loro interesse per la salvaguardia patrimonio attraverso cui la civiltà ha trovato la sua più alta espressione, che purtroppo oggi sono largamente esposti, minacciati o compromessi dalle dinamiche e dagli avvenimenti di attuazione globale; gli intenti della RsA vogliono sottoporre lo studio degli ambiti sia ai singoli che alle organizzazioni della cooperazione intellettuale condivisa e rendere sostenibile la cultura che poi la benevola sensibilità delle singole macroaree.

Art. 2 le norme di tutela si applicano negli ambiti caratterizzati o vissuti dalle minoranze, in cui persistono evidenti episodi delle loro permanenza, allo scopo è opportuno individuare le arre geografiche riferibili, dove lingua, consuetudine, religione e rito, sono state espressione storica dal XV secolo; va sottolineato con fermezza che la carta ha il solo fine di tutelare, sostenere e valorizzare gli ambiti delle popolazioni di origine albanofona, che in pacifica convivenza con quelle indigene, nel comune intento della giusta integrazione secondo i diritti e i doveri sanciti della Costituzione Italiana.

Art. 3 – Le macroaree riferibili alla minoranza arbëreshë ricadono nelle provincie e le relative regioni qui elencate: ABRUZZO: Provincia di Pescara; (Macroarea della Strada Trionfale); MOLISE: Provincia di Campobasso; (Macroarea del Biferno); CAMPANIA: Provincia di Avellino; (Macroarea Irpina); LUCANIA: Provincia di Potenza; (Macroarea del Vulture, del Castello e del Sarmento);PUGLIA: Provincia di Lecce e Taranto; (Macroarea del Limitone e della Daunia); CALABRIA: Province di Cosenza; (Macroarea della Cinta Sanseverinense suddivisa in sub m.c. del Pollino, delle Miniere, della Mula, della Sila Greca); Provincia di Crotone; (Macroarea del Neto); Provincia di Catanzaro; (Macroarea dei Due Mari); Provincia di Regio Calabria; (Macroarea dei Caraffa di Bruzzano); SICILIA: Provincia di Palermo; (Macroarea del Primo Maggio). È opportuno precisare che la conservazione dei beni tangibili e intangibili siano prestabiliti e formulati all’interno della RsA, lasciando tuttavia che ogni Macroarea li affini in considerazione degli aspetti territoriali.

Art. 4 – Costatato che nelle condizioni della vita moderna le eccellenze storiche della RsA si trovano sempre più sottoposte a dismissioni per vetustà e da episodi manifesti, si ritiene quindi opportuno formulare regole che si adattino alla complessità dei casi e per questo si raccomanda:

1) la collaborazione dei conservatori, degli architetti, dei rappresentanti delle scienze fisiche, chimiche, naturali, storiche e dell’idioma che quando raggiungono risultati che garantiscono idonea applicazione, essi siano riferiti, divulgati e archiviati per la più idonea consultazione.

2) a tal proposito si dovrà provvedere alla messa in atto di un canale multimediale condiviso dalla RsA, attraverso cui gli Uffici o sedi amministrative, delle metodiche portate a buon fine diventino anche la vetrina prima, durante e dopo l’esecuzione delle metodiche di tutela.

3) per questo sarà anche costituito un archivio centrale in cui convogliare per consultazioni o riferimenti di ogni natura riferibile alla minoranza in modo da evitare interpretazioni e manomissione a ogni bene del patrimonio storico materiale e immateriale.

Art. 5 – E’ importante rilevare che negli interventi di edifici o quinte di ambiti storici, il carattere e la fisionomia tipica che caratterizza il rione, quest’ultimo deve essere oggetto di cure particolari, nel pieno rispetto della tutela prospettica e cromatica. Oggetto di studio possono anche essere le piantagioni e le ornamentazioni vegetali per conservare l’antico carattere, a tal proposito si raccomanda soprattutto la soppressione di ogni pubblicità, di ogni sovrapposizione abusiva sottoservizi, di ogni industria rumorosa e invadente, in prossimità di episodi dell’arte e della storia.

Art. 6 – Gli ambiti cui fa riferimento la carta, sono il territorio e il costruito storico, tutelando, quali elementi caratterizzanti, le Kalive, i Katoj, le abitazioni a due livelli e i conseguenti palazzi post napoleonici e le chiese o comunque qualsiasi presidio religioso; dal punto di vista prettamente urbanistico rientra nella tutela, i rioni, le vie di costa, i sheshet, le ruhat, e gli anfratti e tutte le opere realizzate dagli albanofoni nella mitigazione del paesaggi da naturale a costruito; infatti essi rappresentano l’evoluzione di avvenimenti caratteristici di mutua convivenza con il territorio, la norma si applica anche a tutti i beni immateriali e della manualità in senso generale con significato di aver partecipato al sostentamento della cultura agro, silvicola e pastorale arbëreshë.

Art. 7 – Definizione del modello sociale sub-urbano identificato come Gjitonia:

nell’intervallo storico riferito agli arbëreshë che va dal XV al XX secolo, essi si sono lentamente dissociati dal modello familiare allargato secondo la buona regola dell’integrazione e per questo organizzarsi socialmente a quello più diffuso nel territorio secondo regole urbane e in seguito, in tempi più recenti affidarsi a quello metropolitano e multimediale, con le tappe qui di seguito elencate:

1)       la famiglia allargata inizia ad assumere l’assetto più moderno urbano e per questo ha inizio la formazione dei primi isolati manxane, in quanto il gruppo allargato costruisce una casa propria (shpia) per ogni famiglia e la memoria del antico lotto in cui si insediarono, viene ricordata nelle tipiche rotondità dei paramenti murari, che rappresentano anche in progressivo espandesi degli antichi confini rionali, evoluzione attua secondo ragioni climatiche, orografiche e schemi di aggregazione articolati / lineari;

2)       lo sviluppo degli agglomerati, tendenzialmente, accoglie le direttive dell’urbanistica greca, di cui sono ancora presenti molte caratteristiche tra le quali spiccano gli accessi delle Kalive e dei Katoj sulle strette vie secondarie, ruhat;

3)       Gjitonia da gjiriu, gjitoni (parente) identificata idealmente in uno spazio pulsante o volubile che è racchiuso nell’enunciato:dove vedo e dove sento, che dal XVI secolo all’interno degli ambiti urbani costruiti e non costruiti, diviene il luogo della ricerca dell’antico legame parentale che legava gli arbëreshë ai tempi della loro venuta in Italia;

4)       Gjitonia ha origine dal tepore del primo focolare degli esuli, si espande con cerchi concentrici, negli sheshi si estende lungo le ruhat all’interno delle manxane, sino a giungere negli angoli più reconditi dei territori delle macroaree;

5)       Gjitonia si avverte, si respira, si assapora, si vede, si tocca, senza mai poter essere tracciata materialmente, caratteristica degli agglomerati Albanofoni perche diversamente dagli indigeni mediterranei si distingue per la caratteristica della stretta parentela originata dall’antico nucleo fi famiglia allargata, incardinate rigidamente nella lingua, religione, consuetudine in grado nello stesso tempo anche di essere gradatamente flessibili per produrre il modello d’integrazione più riuscito del Bacino Mediterraneo.

Art. 8 – Oltre al costruito o elementi di natura materiale ben definita, le disposizioni di tutela trovano applicazione anche negli elementi immateriali dei canti pagani e religiosi o nella rievocazione storica degli appuntamenti di primavera, in quanto, atto dell’integrazione tra indigeni e arbëreshë; sono anche oggetto di tutelare gli avvenimenti e i riti che sono poi l’orologio che scandisce le stagioni, sia per quanto riguarda gli aspetti civili che quelli religiosi, per questo, vanno trascritti avvalendosi di tutte le competenze scientifiche e le tecniche idonee a per verificare storicamente, il giusto valore per poterle riproporre e divulgare in quanto messaggio della memoria.

Art. 9 – La conservazione del patrimonio arbëreshë quindi si applica per ogni macroarea, habitat, manufatto, anfratto o episodio che sia stato luogo dell’antica sonorità linguistica arbëreshë, attraverso i costumi, la consuetudine, la religione e ogni momento della vita sia dentro che fuori le mura delle abitazioni; trama diffusa o contenitori paralleli del modello sociale importato delle terre d’Albania.

Finalità 

Art. 10 – La conservazione del patrimonio materiale e immateriale serve a tramandare senza compromettere o modificare il patrimonio, che per questo va inteso e come se è di nostra esclusiva proprietà, ma è delle generazioni future; anche queste ultime in seguito dovranno applicare lo stesso principio.

Art. 11 – La conservazione del patrimonio materiale e immateriale è limitata al solo usufrutto che non va inteso come sintesi del significato, ma coerentemente utilizzarlo, viverlo, e proteggerlo per fornirgli continuità alla caratteristiche consuetudinarie, della lingua e di tutti gli atti depositati nell’ essere arbëreshe; impegnandosi per questo a non alterare o piegare secondo alloctoni procedimenti di sintesi, nulla di quanto ereditato.

Art. 12 – La conservazione e la tutela del patrimonio tangibile e intangibile diventano quindi prioritarie per ogni albanofono e la loro sostenibilità secondo tradizione deve essere sempre prioritaria; saranno inoltre messe al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti volumetrici, materici e della pigmentazione.

Art. 13 – I beni materiali e immateriali non possono essere separati dai luoghi storici nei quali sono stati testimoni, né dall’ambiente in cui si trovano; l’estrapolazione di una parte o di tutto non può essere consentito se non quando la sua difesa lo esiga o quando ciò sia significato da cause di eccezionale interesse di tutta la RsA.

Art. 14 – I prodotti della manifattura è gli oggetti per la loro realizzazione, parte integrante della regione storica e degli ambiti urbani, per questo,non possono essere separati dai contesti se non quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro conservazione, previo adeguato rilievo fotografico e grafico dello stato di fatto, che deve comunque essere ricollocata negli stessi ambiti seguendo gli schemi di rilievo.

Art. 15 – La salvaguardi degli ambiti e le eccellenze tipiche degli albanofoni vanno normati e sottoposti a processi rispettosi di protocolli che ne garantiscano l’integrità oggettiva e soggettiva; lo scopo da perseguire è sempre la tutela del messaggio e del valore storico che esso contiene e vuole trasmettere.

Art. 16 – La tutela di ogni cosa deve fermarsi, dove ha inizio l’ipotesi: sul piano della ricostruzione congetturale qualsiasi atto per il completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche, tecniche e consuetudinarie, deve distinguersi dalla progettazione architettonica o storica raccontata, che dovrà recare necessariamente il segno della nostra epoca; il processo di valorizzazione e tutela sarà sempre preceduto e accompagnato da valutazioni storico, archeologico e linguistico arbëreshë, sia esso un monumento, un manufatto, una consuetudine, un rito, un canto e ogni gestualità che abbia coerenza al’integrazione degli albanofoni.

Art. 17 – Quando le tecniche tradizionali si rivelano inadeguate, il conservare che deve proteggere un monumento, manufatto o la stessa consuetudine può utilizzare ogni tipo di espediente moderno o mezzo atto a produrre la corretta conservazione, la cui efficienza sia stata dimostrata scientificamente e sia garantita dall’esperienza o approvata dalle memorie storiche, questi ultimi garantiti dall’essere un portatori sani e non riesumati per la specifica di studio.

Sostenibilità

Art. 18 – Nella conservazione e valorizzazione dei beni materiali e immateriali arbëreshë sono da rispettare tutti i contributi scientifici e storici che ne certifichino l’assetto, rilevando l’epoca di appartenenza, perché l’unità stilistica o di abbellimento non è lo scopo della difesa;

  1. è opportuno sottolineare che gli edifici storici degli agglomerati delle macroaree hanno la caratteristica di conservare al loro interno le stratificazioni del primitivo manufatto edilizio.
  2. In ragione del pinto (a) quando in un edificio si presentano parecchie strutture sovrapposte, la liberazione di una di esse non si giustifica che eccezionalmente, a condizione che gli elementi rimossi siano di scarso interesse, che la composizione architettonica rimessa in luce costituisca una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico, ritenuto soddisfacente il suo stato di conservazione;
  3. il giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione circa le eliminazioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore del progetto ma da un comitato scientifico precostituito e composta: da un Architetto, Uno Storico, Un antropologo e Il Natio d’Ambito (con non meno di 70 anni pur se emigrato) .

Art. 19 – Nelle opere di restauro o ripristino dell’integrità del manufatto di qualsiasi fattura, si dovrà fare uso di elementi destinati a sostituire le parti mancanti che devono integrarsi armoniosamente nell’insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali, affinché la metodica di tutela non falsifichi il manufatto o il suo valore della consuetudine, al fine di rispettate, sia l’istanza estetica che quella storica.

Art. 20 – Le aggiunte non possono essere tollerate se sono all’interno delle regole consuetudinarie arbëreshë, tutte le parti devono rispettare la coerenza storica ed estetica e la sua espressione sotto il punto di vista della tradizione, dell’equilibrio e il rapporto con la storia della macroarea.

Art. 21 – Gli elementi devono essere oggetti speciali e caratteristici del luogo, al fine di salvaguardare la loro integrità e assicurare coerenza con la macroarea per l’idonea prosecuzione del messaggio; i lavori di conservazione e di ripristino del senso proprio del manufatto sono eseguiti e devono ispirarsi ai principi enunciati negli articoli precedenti.

Art. 22 – Le scuole di ogni ordine e grado saranno coinvolte con attività di ricerca e sopraluoghi al fine di prendere atto di quanto sia di loro appartenenza e abituarsi a conoscere e un giorno provvedere a tutelare.

Art. 23 – la toponomastica e gli appellativi dei rioni devono essere tutelati e ricollocati con diciture, bilingue certificate, evitando di sostituirle con eventi o personaggi che nulla avrebbero fatto per interrompere quella memoria.

Art. 24 – l’ambiente non costruito rappresenta anch’esso una traccia e quando rappresenta il tracciato storico delle attività agricole, silvicole, pastorali; le fontane e gli abbeveratoi stazioni strategiche della transumanza o i percorsi verso i presidi della trasformazione agricola, devono essere valorizzati con la realizzazione di percorsi pedonali o ciclabili dell’arti e delle attività.

Art. 25 – Lo stesso principio vale per l’estrazione di minerali e i forni della produzione di calce e mattoni o di ogni genere di prodotto lapideo, come cave di pietrame, talco, sale o sabbia.

La Storia

Art. 26 – La storia della minoranza albanofona va riferita secondo le cadenze cronologiche, a partire, dal XV secolo a oggi, senza prevaricazioni e valorizzazioni che vorrebbero esaltare uomini e avvenimenti nei confronti di altri. L’arberia va storicamente tracciata con regole precise in cui si dia l’esatto valore alla letteratura, alla scienza alla religione e alle leggi; la regola vale anche per i periodi, le cose e gli uomini neri d’arberia (fortunatamente in passato molto esigua), tutto quanto per disegnare un quadro definito e senza ombre della storia arbëreshë.

Art. 27 – Sottoporre ad attenta analisi la storia del Collegio Corsini e il peso culturale civile e religioso, in quanto unico presidio della sapienza arbëreshë, direttamente connesso nello scenario europeo, sia nella sede modesta, con solidi principi, di San Benedetto Ullano e poi in quella più ricca e più politicizzata di Sant’Adriano, affidando il giusto peso alle tappe storiche del 1794, 1806, 1811, 1876, sino alla scissione delle sue funzioni con la nascita del Convitto e della Curia di Lungro nel 1919.

Art. 28 – Va in oltre rilevata l’urgenza di stilare un elenco in cui le eccellenze dal punto di vista umano in campo letterale, ecclesiastico, giuridico e della scienza esatta e di tutte quelle discipline che contribuirono alla crescita e l’unificazione del meridione devono rappresentare vanto indistintamente per tutti gli arbëreshë e non valorizzare alcuni a scapito di altri, per questo preferire di manomettere lo stesso svolgimento della storia.

Art. 29 – I Comuni le Associazioni e le Università si impegnano a fornire una chiare e leggibile storia dell’arberia, priva di inutili rammenti che vogliono coprire alcuni aspetti, rispetto ad altri; per questo ogni relatore deve utilizzare tutti gli strumenti e le professionalità per avere piena consapevolezza degli ambiti e delle cose trattate; a tal proposito e opportuno rilevare che l’arberia viene raccontata come chi paragona Cristoforo Colombo, al Comandante Schettino.

I Presidi della Memoria

Art. 30 La realizzazione di musei esposizioni o eventi devono essere attuati nel pieno rispetto della tradizione con il fine di lasciare messaggi indelebili senza personali interpretazioni quanto esposto o divulgato; il fine comune da perseguire è quello di tracciare un itinerario nelle diverse macroarre che possano riferire in maniera unilaterale gli eventi storici e di quanto abbiano inciso su quel circoscritto territorio la consuetudine le arti e le attività agro, silvicole e pastorali eccellenze per la quale furono accolti i minoritari.

Art. 31La vestizione dei costumi va eseguita secondo l’antico rituale rispettando tempi e caratteristiche estetiche, per divulgare la tradizione della vestizione in tutte le sue parti con l’esposizione delle preziosissime vesti; il costume femminile dalla tradizione arbëreshë e un elemento unico, è riferimento storico dalla fine del XVII secolo, per questo va utilizzato nella sua interezza ed esclusivamente in manifestazioni istituzionali o religiose; una versione di sintesi molto più sobria può essere esibita in spettacoli o manifestazione di senso commerciale di massa.

Art.32 – I lavori per la tutela e la conservazione degli elementi materiali e immateriali delle caratteristiche arbëreshë saranno sempre accompagnati da una rigida documentazione, con relazioni analitiche e critiche, illustrate da disegni e fotografie redatte da un comitato scientifico precostituito e composta: da Un Architetto, Uno Storico, Un Antropologo e Natii d’Ambito (con non meno di anni 70, pur se emigrati).

La Difesa dell’Idioma

Art. 33 – La scolarizzazione, avviata gli anni sessanta del secolo scorso dal legislatore affido l’impresa nella RaS alla legge detta degli alloglotti, i valorosi insegnanti si adoperarono per avviare i giovani albanofoni alle regole dettate secondo la scolarizzazione italiana; in conformità a quell’esperienza riuscita, si potrebbe introdurre nei programmi di scolarizzazione, all’interno delle macroaree, l’uso della lingua di riferimento, al fine di tutelare la continuità storica legata all’idioma, anche per rispetto degli antichi riferimenti ereditati e che furono difesi proprio perché si preferì la via dell’esilio, dal paese delle aquile, pur di non sottostare alla dominazione che produsse lo Shqip.

Art. 34 – Per la tutela e la conservazione dell’idioma e degli ambiti costruiti saranno eseguiti studi specifici all’interno della regione storica arbëreshë, estrapolando e riunendo tutte le parlate tipiche delle macroaree; dissociando da ogni cadenza idiomatica Ispanica, Francofona e Brutia; solo a seguito di quest’operazione si potranno confrontare i risultati con quello della terra di origine odierna, è questo un dei processi da condividere per ottenere la ricercatissima Lingua Standard che dovrebbe rappresentare il riferimento storico linguistico della RsA.

Art. 35 – I dati ottenuti dal procedimento su citati per l’integrità dell’idioma, dopo aver avuto la certificazione dal comitato scientifico precostituito così composto: da un Architetto, Uno Storico, Un antropologo, Il Natio d’Ambito (con non meno di 70 anni pur se emigrato) e un numero di Linguisti pari a quello di tutti i componenti la commissione possano finalmente essere dati alle stampe, sottolineando che quanto prodotto non siano il confronto di appassionati che vivono macroaree dissimili.

Art. 36 – Le parlate tipiche saranno raccolte in due distinti volumi: il primo letterario e grammaticale; il secondo della manualità, delle scienze e delle arti, disegnato e schematizzato.

Art. 37 – In conformità a quanto delineato vale anche per le discipline canore, perché in essa è conserva la metrica degli albanofoni, per questo va tutelata e non abbandonata a libere divagazioni moderne; apprenderne i contenuti rappresenta uno dei metodi per la difesa del percorso storico linguistico, in quanto esso non ha nella sua espressione più antica alcun supporto strumentale o di un qualsivoglia apparato musicale, da cui è palese che il canto per gli arbëreshë contiene la metrica della poesia.

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Tale documentazione sarà depositata in pubblici archivi e sarà messa a disposizione degli studiosi.

La sua pubblicazione è vivamente raccomandabile.

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